irapIRAP illegittima per il Medico di Medicina Generale
* 21 Nov 2013

MMG esenti da IRAP senza organizzazione autonoma anche se presente un 
collaboratore di studio dipendente 
La Corte di Cassazione con sentenza n. 22020 del 25 settembre 2013 ha affermato che il medico di medicina generale ha diritto al rimborso del tributo IRAP 
poiché la presenza in studio di un dipendente non prova la sussistenza di una propria abituale “autonoma organizzazione”, presupposto essenziale per  individuare i soggetti 
tenuti a versare il tributo IRAP ai sensi delle circolari n. 141/E del 4 giugno 1998 e 
n.45/E del 13 giugno 2008 dell’Agenzia delle Entrate, dell’art. 2 del D.Lgs n.446/1997.  In conformità, la 
sentenza n.78/27/13 della 27° Commissione Tributaria della Lombardia ha definito 
“lavoratore parasubordinato pubblico” il medico di medicina generale in quanto inserito in un sistema sanitario collettivo e quindi privo di organizzazione autonoma e non 
assoggettabile al tributo IRAP.
Infatti, il medico di medicina generale convenzionato col SSN, ai sensi dell’ACN 23 
marzo 2005, svolge nell’ambito della “pubblica organizzazione aziendale dell’ASS” un 
servizio pubblico, in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con compiti 
(art.45) e compensi predeterminati (art. 59) dallo Stato in uno studio medico che è 
definito Presidio del SSN (art. 36, comma 1), come già affermato prima nel DPR 
n.270/2000. Strumenti e collaboratori di studio, come afferma anche la sentenza della 
Cassazione n.22020/2013 non hanno di per sé un valore aggiunto per incrementare la 
produttività economica dello studio la cui attività si fonda sulla prestazione d’opera 
intellettuale del medico in assenza della quale lo studio non può operare.
La sentenza n. 156\2001 della Corte Costituzionale ha già precisato che il tributo IRAP non è dovuto da chi svolge attività di lavoro autonomo senza disporre di una “autonoma 
organizzazione”.  Inoltre, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 32 del 31 
gennaio 2002 ha affermato che sono esenti dall’IRAP “le collaborazioni coordinate e 
continuative” ed il Consiglio di Stato sezione IV con la decisione n. 5176/2004 ha 
affermato che il rapporto di lavoro del medico convenzionato con l’ASL si inquadra come lavoro parasubordinato,  giuridicamente caratterizzato proprio da una collaborazione 
coordinata e continuativa, come già affermato dall’art. 1 del DPR 270\2000.
In conformità, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma sezione n. 13 con sentenza n. 33/13/04 depositata il 10.03.2004 aveva già accolto il ricorso di un medico di 
medicina generale in merito al rimborso dell’IRAP.
La Cassazione sezione Tributaria con sentenza n. 29134 dell’8 ottobre 2008 e n.23068 del 9 settembre 2008 ha già riconosciuto che il medico di medicina generale svolge 
l’attività nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda Sanitaria.
Va rilevato che l’attività dei medici di medicina generale operanti nel loro studio da 
soli è già stata distinta sul piano amministrativo dall’attività avente propria 
organizzazione autonoma tipica invece dei poliambulatori medici dallo stesso Ministero 
delle Finanze con DPR n. 121 del 1 marzo 1961 (pubblicato in Suppl. Ordinario alla GU 
n. 73 del 23 marzo 1961) in cui si afferma testualmente : “sono ambulatori gli istituti aventi organizzazione propria e autonoma e che quindi non costituiscono lo studio privato in cui il medico esercita la professione.”
Successivamente la sentenza n. 1488 del 6 luglio 1995 della Cassazione Penale sezione 
III e la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 14 dicembre 1999 avevano stabilito 
i criteri per distinguere lo “studio” medico in cui il singolo esercita come unico 
professionista l’attività (art. 2229 cc) dal “poliambulatorio” medico inteso come 
struttura aziendale con più professionisti, autonoma organizzazione di personale e di 
beni strumentali (artt. 2082 e  2555 cc).
Senza il medico l’organizzazione di studio convenzionato non può operare e quindi 
produrre reddito per cui la Cassazione Civile sezione V con ordinanza n. 18472 del 4 
luglio 2008, ha stabilito che il medico convenzionato non è assoggettabile all’IRAP 
neppure se dispone di un dipendente e pertanto ha diritto al rimborso dell’IRAP 
indebitamente versata.